Direttivo

Il direttivo:
Presidente: Alessandro Guglielmon
Vicepresidente: Giorgio Filon
Segretario: Giancarlo Cappelletto
Consiglieri: Chiara Rosin & Luigi Filon

IL DIRETTIVO DI PRESIDENZA
Il Direttivo di Presidenza dura in carica quattro anni ed è costituito da:

  • 1 Presidente
  • 1 Vice Presidente
  • 1 Segretario
  • 1 Tesoriere
  • 2 Consiglieri

Il Presidente è il legale rappresentante del Complesso Musicale e rappresenta la Associazione presso terzi, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, i Rappresentanti, il comitato Majorettes ed il Direttivo di Presidenza.
In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano di età o, se necessario, da un Vicepresidente eletto dal Presidente o dall’Assemblea dei Soci.
Il Presidente può eleggere il proprio Segretario, tra il Direttivo candidato o tra i componenti dell’Assemblea dei Soci.
I membri del Direttivo di Presidenza hanno la piena responsabilità degli incarichi loro affidati e rispondono del loro operato di fronte al Presidente ed all’Assemblea dei Soci.
Essendo il Consiglio Direttivo un’associazione non a scopo di lucro, le mansioni e gli incarichi possono essere divisi tra i soci secondo necessità. Non si tratta di un’azienda, ma di un gruppo di appassionati che vogliono portare avanti un progetto. Le cariche sono gratuite e non perseguono alcuno scopo di lucro.
Il Maestro Direttore, ha la responsabilità tecnica. A lui spettano la preparazione e direzione dei concerti e l’insegnamento degli allievi.
Il Maestro Direttore partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo con diritto di parola e di voto.
Il patrimonio del Complesso Musicale è costituito da:
Beni mobili ed immobili per acquisto, lascito o donazione vengano in possesso dell’Istituzione Musicale;entrate per contributi, quote sociali, rendite patrimoniali ecc…
In considerazione che trattasi di ente associativo, vengono stabilite le seguenti clausole :
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge;di devolvere il patrimonio dell’ente. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla elegge;uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione;di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;à libera degli organi amministrativi, principio di voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;à della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.